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[1]Gli immobili pervenuti al demanio dello Stato per effetto dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese, nei ruoli degli anni 1872 e retro, ed in quelli dei quattro quinquenni 1873-77, 1878-82, 1883-87 e 1888-92 e tuttora posseduti dal demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno essere ceduti con esenzione delle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1894, una somma corrispondente ad una annata delle imposte e sovrimposte relative.
[2]Il pagamento potra' farsi in tre rate annuali.
[3]Gli espropriati avranno sempre la preferenza.
[4]In difetto dell'espropriato, la preferenza sara' data agli acquirenti che possiedono una proprieta' attigua all'immobile devoluto.
[5]Fra piu' acquirenti limitrofi la preferenza sara' in favore di colui che possiede la proprieta' minore.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 1 settembre 1895
