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[1]Le societa' per le Strade Ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi, sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti. 1 2 3 4
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Cogne, addi' 15 agosto 1897.
[4]UMBERTO
[5]Prinetti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1898, n. 508
1La L. 29 dicembre 1898, n. 508 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 aprile 1899 la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383".
L. 29 aprile 1899, n. 153
2La L. 29 aprile 1899, n. 153 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata al 30 giugno 1899 la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383".
L. 30 giugno 1899, n. 239
3La L. 30 giugno 1899, n. 239 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata, fino al giorno in cui andra' in vigore, la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 gennaio 1900, la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383".
L. 21 dicembre 1899, n. 447
4La L. 21 dicembre 1899, n. 447 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e' prorogata sino al giorno in cui andra' in vigore la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 marzo 1900".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
