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[1]Le societa' per le Strade Ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi, sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Cogne, addi' 15 agosto 1897.

[4]UMBERTO

[5]Prinetti.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.

Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 14 gennaio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-08-15;383~art6 · fonte del testo

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