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[1]Le societa' per le Strade Ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi, sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Cogne, addi' 15 agosto 1897.
[4]UMBERTO
[5]Prinetti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 14 gennaio 1899
