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[1]((Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

[2]1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

[3]2° Le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;

[4]3° I Monti di pieta';

[5]4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;

[6]5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;

[7]6° Le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

[8]7° Le Societa' e le imprese di assicurazione;

[9]8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

[10]9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;

[11]10° Gl'Istituti di credito fondiario.

[12]Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

[13]I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita.

[14]Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti.

[15]Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[16]I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 243 parole tolte, 323 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestitiaggiunto: Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolaritolto: , oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle aggiunto: o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

aggiunto: 1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio tolto: e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attivita'.

tolto: Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse corrispondono sui depositi. aggiunto: ordinarie;

aggiunto: 2° Le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;

aggiunto: 3° I Monti di pieta' tolto: sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformita' dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.aggiunto: ;

aggiunto: 4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;

aggiunto: 5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;

aggiunto: 6° Le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: 7° Le Societa' e le imprese di assicurazione;

aggiunto: 8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

aggiunto: 9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;

aggiunto: 10° Gl'Istituti di credito fondiario.

Le tolto: Opere pie aggiunto: istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, tolto: le somme libere da investirsi annualmente aggiunto: i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

tolto: Su tali prestiti non potra' pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in piu' del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedenteaggiunto: I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita.

tolto: Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.

tolto: Eguale facolta' il Ministero di Agricoltura, potra' dare allaaggiunto: Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e aggiunto: per la vecchiaia degli operai, tolto: istituita colla legge 17 luglio 1898 aggiunto: potranno fare le operazioni di prestiti.

aggiunto: Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.

aggiunto: I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. tolto: 350, e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case popolari.

tolto: Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facolta' aggiunto: 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge tolto: per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore di esse aggiunto: fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art1 · fonte del testo

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