Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1899 al 3 luglio 1900. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1899, n. 236.
Abrogato dal 26 luglio 1899
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Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1899, n. 236.
Abrogato dal 26 luglio 1899
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per meta' dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati, e per un quarto dal Consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.
tolto: Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovra' mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
tolto: Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i Consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
tolto: Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1899, N. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art9 · fonte del testo
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