Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per meta' dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati, e per un quarto dal Consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.

[2]Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovra' mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

[3]Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i Consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

[4]Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari