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[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per meta' dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati, e per un quarto dal Consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.
[2]Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovra' mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
[3]Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i Consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.
[4]Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899
