Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1899 al 3 luglio 1900. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1899, n. 236.
Abrogato dal 26 luglio 1899
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1899 al 3 luglio 1900. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1899, n. 236.
Abrogato dal 26 luglio 1899
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Deputazione amministrativa del Consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.
tolto: Il Consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.
tolto: Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.
tolto: A questi Consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1899, N. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art51 · fonte del testo
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