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[1]La Deputazione amministrativa del Consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

[2]Il Consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

[3]Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

[4]A questi Consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art51 · fonte del testo

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