Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:

[2]1.° esamina i bilanci annuali presentati dalle associazioni od imprese ed ha facolta' di verificare se corrispondono alle risultanze dei libri e registri della istituzione;

[3]2.° accerta, con l'esame dei registri e documenti ed anche mediante improvvisi riscontri di cassa, l'esistenza e l'impiego dei fondi di cui all'articolo 3;

[4]3.° vigila sull'applicazione delle presente legge, approva le variazioni che venissero portate allo Statuto, ai Regolamenti ed alle condizioni contrattuali per gli associati. Richiama all'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle condizioni contrattuali, le Amministrazioni delle associazioni od imprese che non vi si conformassero, fissando ad esse, a tale uopo, un termine che non potra' essere maggiore di un mese.

[5]Qualora le Amministrazioni persistano nella inosservanza, il Ministero ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e la nomina di un Commissario Regio.

[6]Entro tre mesi il Commissario Regio deve provocare la elezione del nuovo Consiglio d' amministrazione. Il termine puo' essere, per cause straordinarie, prorogato fino a 6 mesi.

[7]Quando si tratti di associazioni o imprese straniere, il Ministero promuove il decreto Reale che toglie alla associazione o impresa la facolta' di operare nel Regno e nomina, ove occorra, un Commissario Regio per la liquidazione delle operazioni.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-26;9~art8 · fonte del testo

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