Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. 245 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: A modificazione di quanto dispone l'articolo 145 del Codice di commercio, si prescrive che le associazioni o imprese considerate nella presente legge debbano impiegare l'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degli interessi corrispondenti, detratte le spese d'amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione, nei modi seguenti:
tolto: 1.° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;
tolto: 2.° in titoli d'altra specie guarentiti dallo Stato italiano;
tolto: 3.° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare nel Regno il credito fondiario.
tolto: Le somme giacenti in cassa, anche per i bisogni di amministrazione o di gestione, non potranno superare la misura fissa o proporzionale agli introiti che sara' determinata da Regolamenti o disposizioni approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
tolto: E' vietato qualsiasi impiego, anche temporaneo, di dette giacenze di cassa, fuorche' in depositi presso Istituti d'emissione o presso altri Istituti designati dal Ministero suddetto.
tolto: I titoli nei quali sono investite le somme eccedenti le giacenze di cassa devono, nel termine di 10 giorni dall'acquisto, essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti o convertiti in certificati nominativi.
tolto: Tanto i depositi dei titoli, quanto i certificati nominativi, devono essere vincolati con la dichiarazione che fanno parte del fondo o dei fondi degli inscritti o di categorie di inscritti.
tolto: Le disposizioni di questo articolo si applicano alle Societa' estere autorizzate ad esercitare nel Regno, per quanto riguarda le somme versate dagli inscritti in Italia, a cui esclusivo favore s'intendono vincolati i fondi impiegati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1902-01-26;9~art3 · fonte del testo
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