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[1]Le associazioni o imprese di cui nell'articolo precedente, per incominciare le loro operazioni e, se straniere, per essere ammesse ad esercitare nel Regno, devono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, insieme con l'atto costitutivo, con lo Statuto e coi Regolamenti, le condizioni contrattuali per gli associati ed ogni altro documento che si riferisca alla gestione e alle funzioni dell'istituzione.
[2]Le condizioni contrattuali devono determinare il pagamento dei capitali, delle rendite e dei dividendi in giusta relazione agli oneri dei singoli inscritti.
[3]Le associazioni o imprese che siano gia' legalmente costituite in paese estero, devono altresi' provare la loro legale esistenza nel paese d'origine e stabilire nel Regno una sede secondaria o una rappresentanza che abbia un bilancio separato formato secondo le prescrizioni dell'articolo 6 e presso le quali si tengano i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della sorveglianza governativa di cui agli articoli 5, 8 e 9.
[4]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio della previdenza, promuove il decreto Reale d'autorizzazione.
[5]Contro il diniego opposto dal Ministero e' ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.
[6]L'atto costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti, le condizioni contrattuali e il decreto Reale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.
[7]Avvenuta tale pubblicazione, l'associazione o impresa e' legalmente costituita.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
