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[1]Oltre la responsabilita' stabilita dal Codice di commercio, sono puniti con multa non inferiore alle lire 100 ed estensibile fino a lire 5000, salvo le maggiori pene in caso di altro reato, i promotori, gli amministratori, gli agenti o rappresentanti, i direttori, i sindaci delle associazioni o imprese regolate dalla presente legge, che compiano o anche soltanto incomincino operazioni prima che sia stata fatta la pubblicazione di cui all'articolo 2.
[2]In caso di trasgressione all'articolo 3, saranno punite, con la stessa multa di lire 100 a lire 5000, le persone alle quali spetta di eseguire o di far eseguire le disposizioni contenute in detto articolo.
[3]Saranno puniti con la stessa multa da lire 100 a lire 5000 i promotori, amministratori, agenti o rappresentanti, direttori, sindaci o liquidatori delle associazioni o imprese sopra indicate, che si rifiutino di comunicare ai delegati del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le notizie, i registri e i documenti che occorre esaminare e di lasciare loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
