Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Abrogato dal 23 gennaio 1934
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Abrogato dal 23 gennaio 1934
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1894
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934. 44 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi, o torrenti, o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorita' competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232~art4 · fonte del testo
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