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Dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi, o torrenti, o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorita' competenti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232~art4 · fonte del testo

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