Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934. Leggi il testo vigente →
Dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi, o torrenti, o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorita' competenti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934
