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La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle delegazioni del Tesoro nelle provincie, potra' pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulla rendita nominativa dei quattro Consolidati per conto dei loro titolari, a condizione d'essere insieme incaricata di investirne l'importo totale in nuovi titoli dei detti Consolidati da inscriversi al nome dei titolari stessi, con le norme nei limiti che saranno determinati col Regio decreto di cui al secondo comma del precedente articolo 6.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009
