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[1]La Cassa dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo dell'intendenze di Finanza nelle provincie potra' ricevere, a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano 5,4,50 netto, 4 netto e 3 per cento, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali e trimestrali. Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza le somme della Cassa riscosse non siano siate ritirate in tutto o in parte dal depositante, o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata d'investire il totale o il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumolo dei depositi dai quali provengono. La custodia di tali depositi volontari, coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rivestimenti delle rate semestrali o trimestrali di interessi, e' delegata alla Tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie.
[2]Con Regio decreto da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, non piu' tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno determinati i limiti massimi e minimi di tali depositi volontari e le norme pel loro eseguimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, e per l'acquisto di nuovi titoli.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009
