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[1]Per le nuove concessioni di prestiti alle Provincie ed ai Comuni ad interesse normale, e' data facolta' alla Cassa dei depositi e prestiti di accordare un periodo di ammortamento fino a 35 anni, con la garanzia prescritta all'art. 1.
[2]Nulla e' innovato riguardo ai termini di ammortamento dei prestiti che la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ad un interesse di favore in forza di leggi speciali.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009
