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[1]I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi. 1 Quando pero' alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sara' dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
[2]I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno Capoluogo di Circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.
[3]Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018
1Il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018 ha disposto: - (con l'art. 3, comma 3) che "Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli che per la Legge 3 luglio 1864, n° 1827, erano di quarta e quinta classe"; - (con l'art. 3, comma 4) che "Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'art. 5 di detta Legge non sono applicabili che ai Comuni delle prime tre classi"; - (con l'art. 3, comma 5) che "Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'art. 5 stabilite pei Comuni di quinta classe".
Testo in vigore dal 25 luglio 1866 al 16 dicembre 2009
