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[1]I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.
[2]Quando pero' alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sara' dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
[3]I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno Capoluogo di Circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.
[4]Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 25 luglio 1866
