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[1]I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.
[2]Gli Agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.
[3]In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorita' giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.
[4]Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, convalidato, senza modificazioni, dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 2 dell'Allegato B) che "All'art. 23 della legge anzidetta, per la parte tuttora in vigore per le acque gassose, sono sostituiti i seguenti articoli: 1. I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facolta' di applicare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni, nonche' di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza. La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualita' o quantita' dei prodotti, delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute. 2. Le controversie sulla qualificazione del prodotto e delle materie prime, agli effetti della presente legge, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali. 3. Gli agenti governativi hanno sempre la facolta' di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano acque gassose, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta. Nei casi di sospetto di contravvenzione alla presente legge hanno inoltre la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della R. guarda di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria. 4. L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata. Nelle fabbriche, che pagano l'imposta sulla base delle dichiarazioni di lavoro, l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento"; - (con l'art. 4, comma 1 dell'Allegato B) la sostituzione degli articoli dal 20 al 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nelle parti tuttora in vigore riguardanti le acque gassose; - (con l'art. 2, comma 1 dell'Allegato C) che "All'art. 23 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta sulla fabbricazione della birra, sono sostituiti i seguenti: 1° - Le fabbriche di birra e i locali alle medesime annessi, esclusi quelli di abitazione, sono sottoposti alla vigilanza degli agenti di finanza. L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero ai detti agenti per tutto il tempo della lavorazione dichiarata. Gli stessi agenti hanno pero' sempre facolta' di entrare nelle fabbriche e nei locali annessivi per farvi verificazioni. 2° - Le fabbriche di birra, che non siano ammesse al pagamento dell'imposta mediante abbonamento, sono soggette alla vigilanza permanente della finanza. A tale effetto il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente agli agenti incaricati della vigilanza un apposito locale, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento"; - (con l'art. 12, comma 1 dell'Allegato C) la sostituzione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferiscono all'imposta di fabbricazione della birra.
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
