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[1]I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.
[2]Gli Agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.
[3]In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorita' giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.
[4]Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921
