Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

[2]Gli Agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

[3]In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorita' giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

[4]Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-03;1827~art23 · fonte del testo

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