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[1]Gli Agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali e' trasportato il genere caduto in contravvenzione.
[2]Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'Autorita' competente.
[3]Il proprietario pero' potra' sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, convalidato, senza modificazioni, dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto: - (con l'art. 4, comma 1 dell'Allegato B) la sostituzione degli articoli dal 20 al 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nelle parti tuttora in vigore riguardanti le acque gassose; - (con l'art. 12, comma 1 dell'Allegato C) la sostituzione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferiscono all'imposta di fabbricazione della birra.
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
