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[1]Gli Agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali e' trasportato il genere caduto in contravvenzione.

[2]Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'Autorita' competente.

[3]Il proprietario pero' potra' sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-03;1827~art22 · fonte del testo

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