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Sara' punito con multa non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quintuplo, chi in frode della Legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantita' e qualita' inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
10Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] C. Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, nonche' articoli 21 e 25 della legge teste' indicata, in materia di tasse di fabbricazione sulle acque gassose e sulla birra".
Testo in vigore dal 17 settembre 1919 al 24 novembre 1921
