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Sara' punito con multa non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quintuplo, chi in frode della Legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantita' e qualita' inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 17 settembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-03;1827~art20 · fonte del testo

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