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Sara' punito con multa non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quintuplo, chi in frode della Legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantita' e qualita' inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 17 settembre 1919
