Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1866 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La riscossione dei dazi di consumo governativi avra' luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verra' stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sara' lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'Autorita' finanziaria, provvedendo pero' sempre a cio' che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente Legge riservati al Governo.

[2]Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente Legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perche' sia consumata altrove, avra' diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui e' parola nell'art. 19. 1

[3]Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i Comuni e gli Appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i Contribuenti, e le facolta' dei loro Agenti sono equiparate, per gli effetti della presente Legge, a quelle degli Agenti governativi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018

1

Il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della Legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento".

Testo in vigore dal 25 luglio 1866 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1866

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1864 al 25 luglio 1866.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018

    Il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della Legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1864-07-03;1827~art17 · fonte del testo

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