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[1]La riscossione dei dazi di consumo governativi avra' luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verra' stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sara' lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'Autorita' finanziaria, provvedendo pero' sempre a cio' che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente Legge riservati al Governo.
[2]Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente Legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perche' sia consumata altrove, avra' diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui e' parola nell'art. 19. 1
[3]Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i Comuni e gli Appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i Contribuenti, e le facolta' dei loro Agenti sono equiparate, per gli effetti della presente Legge, a quelle degli Agenti governativi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018
1Il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3018 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'art. 17 della Legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli olii e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento".
Testo in vigore dal 25 luglio 1866 al 16 dicembre 2009
