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[1]La riscossione dei dazi di consumo governativi avra' luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verra' stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sara' lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'Autorita' finanziaria, provvedendo pero' sempre a cio' che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente Legge riservati al Governo.
[2]Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente Legge, per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perche' sia consumata altrove, avra' diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del Regolamento di cui e' parola nell'art. 19.
[3]Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i Comuni e gli Appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i Contribuenti, e le facolta' dei loro Agenti sono equiparate, per gli effetti della presente Legge, a quelle degli Agenti governativi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 25 luglio 1866
