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Per la tassa, per le multe e per le spese l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, convalidato, senza modificazioni, dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato B) che "L'art. 11 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, nella parte tuttora in vigore riguardante le acque gassose, e' sostituito dal seguente: I prodotti, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono la finanza del pagamento dell'imposta di fabbricazione, a preferenza di ogni altro creditore. Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore". - (con l'art. 11, comma 1 dell'Allegato C) che "L'art. 11 dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta sulla fabbricazione della birra, e' sostituito dal seguente: I prodotti, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore. Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporti caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore".
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
