Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921. Leggi il testo vigente →
Per la tassa, per le multe e per le spese l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921
