Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Dopo l'introduzione della causa avanti il Tribunale e' interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra Autorita'.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
