Art. 91
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[1]Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o instanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che si riconosceranno dovute dall'Ufficio di Registro, quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento.
[2]Questa disposizione non e' applicabile al caso d'opposizione promossa nel termine stabilito dall'articolo 89 contro la domanda di supplemento.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
