Art. 79
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[1]Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:
[2]1.° Dopo due anni dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore.
[3]Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;
[4]2.° Dopo cinque anni dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie di successione;
[5]3.° Dopo cinque anni dalla presentazione della prima o successiva denunzia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunziate;
[6]4.° Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunziate.
[7]Per le successioni aperte all'estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'Uffizio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
