Art. 78 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 2.° Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullita' dell'atto sino dalla sua origine; 3.° Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;
tolto: 4.° I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorche' con un atto pubblico posteriore venisse risoluto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilita' della celebrazione del matrimonio.
tolto: Nei premessi casi e' ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullita' dell'atto o la evizione, o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art78 · fonte del testo
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