Art. 78 — null

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[1]2.° Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullita' dell'atto sino dalla sua origine; 3.° Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

[2]4.° I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorche' con un atto pubblico posteriore venisse risoluto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilita' della celebrazione del matrimonio.

[3]Nei premessi casi e' ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullita' dell'atto o la evizione, o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art78 · fonte del testo

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