Art. 77
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[1]Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto, anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta.
[2]Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullita' o la rescissione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
