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[1]Il Ricevitore del Registro non potra', sotto verun pretesto e benche' vi sia luogo alla stima, differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso.

[2]Non potra' neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il Ricevitore o l'Impiegato del Registro avra' facolta' di desumerne copia e di farla certificare conforme all' originale e senza spesa dal Funzionario che l'avra' presentato.

[3]In caso di rifiuto, il Ricevitore potra' ritenere l'atto per 24 ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi e' luogo.

[4]Questa disposizione e' applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'Ufficio del Registro.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art73 · fonte del testo

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