Art. 69
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[1]Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici Funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai Ricevitori del Registro ed agli altri Impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli, e cio' sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.
[2]In questo caso, il Ricevitore o l'Impiegato dell'amministrazione del Registro richiedera' l'assistenza del Giudice o del Sindaco o Gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
