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[1]Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici Funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai Ricevitori del Registro ed agli altri Impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli, e cio' sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

[2]In questo caso, il Ricevitore o l'Impiegato dell'amministrazione del Registro richiedera' l'assistenza del Giudice o del Sindaco o Gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art69 · fonte del testo

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