Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti per iscrittura privata, quelli stipulati in paese estero, ed i contratti verbali enunciati nell'art. 28, che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una meta' della tassa medesima, ritenuto per altro che tale sopratassa non potra' essere minore di lire 10.

[2]La stessa disposizione ha luogo pei testamenti in forma privata non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 28, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 13.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art53 · fonte del testo

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