Art. 52
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai Segretari ed altri Delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei Corpi amministrati, per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.
tolto: Il disposto dai tre precedenti articoli, in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse, non sara' applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purche' si eseguisca tale formalita' entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.
tolto: Sara' riservata ai Notai ed altri Funzionari nominati in detti tre articoli la ragione verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art52 · fonte del testo
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