Art. 52
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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai Segretari ed altri Delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei Corpi amministrati, per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.
[2]Il disposto dai tre precedenti articoli, in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse, non sara' applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purche' si eseguisca tale formalita' entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.
[3]Sara' riservata ai Notai ed altri Funzionari nominati in detti tre articoli la ragione verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
