Art. 41
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[1]Per tutti i contratti ed atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denunzia ed il rilascio della relativa quietanza si devono eseguire contemporaneamente alla denunzia fatta al competente Uffizio del Registro.
[2]La mancanza del pagamento porta l'effetto che la denunzia, benche' materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno percio' luogo le conseguenze legali della denunzia mancante.
[3]Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato coll'articolo 31 per la denunzia dell'eredita'.
[4]Per i supplementi di tassa che l'Amministrazione ritenesse dovuti, si procedera' giusta il titolo VIII.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
