Art. 4
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[1]La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori e qualunque trasmissione di proprieta', di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.
[2]La tassa proporzionale e' in ragione del valore della cosa, e la quota e' determinata dall'articolo 95.
[3]Quando un atto e' per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non e' esplicitamente indicato nell' articolo 95, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
