Art. 3
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[1]La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che non contengono ne' obbligazione, ne' liberazione, ne' condanna, ne' collocazione di somme o valori, ne' trasmissioni di proprieta', di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili od immobili.
[2]L'articolo 94 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
