Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 1123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprieta' degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

tolto: 1.° Per i contratti di affittamento o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziarie o mezzerie - dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi pero' quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

tolto: Se e' stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sara' determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente.

tolto: Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi da' il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantita'; e la tassa sara' pagata su questa parte soltanto.

tolto: 2.° Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o piu' teste - dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

tolto: 3.° Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi - da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta.

tolto: Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al n.° 1 del presente articolo.

tolto: 4.° Per la cessione a titolo d'anticresi - dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: 5.° Per le permute - dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi.

tolto: Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurra' tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni.

tolto: Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono.

tolto: Non si fara' luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore.

tolto: Per lo contrario si dedurra' dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

tolto: 6.° Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprieta' o di usufrutto a titolo oneroso - dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da Periti nei casi contemplati da questa legge.

tolto: Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verra' calcolata a norma del n.° 9 dell'articolo 17.

tolto: Qualora venga alienata la nuda proprieta' con riserva d'usufrutto, se la riserva e' fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni 10, verra' l'usufrutto calcolato alla meta' del valore dell'intiera proprieta'. Se l'usufrutto e' limitato a tempo minore d'anni 10, sara' valutato a tanti ventesimi della piena proprieta' quanti saranno gli anni della sua durata.

tolto: Il valore della nuda proprieta' si riterra' eguale alla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

tolto: Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto od alla riunione di questo alla proprieta' in qualunque modo effettuata.

tolto: Per accertare il valore si applichera' il disposto dell'art. 19, salve in ogni caso le disposizioni del successivo art. 20.

tolto: 7.° Per le trasmissioni di proprieta' a titolo gratuito tanto fra i vivi, che per causa di morte - dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n.° 5.

tolto: Per le trasmissioni di proprieta' per causa di morte avra' luogo altresi' la detrazione dei debiti e pesi a norma del numero 10 del precedente articolo 17.

tolto: Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno pei trasferimenti della nuda proprieta' a titolo gratuito.

tolto: 8.° Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte - dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

tolto: Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sara' valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

tolto: Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquistera' anche la nuda proprieta', dovra' pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto determinato come sopra.

tolto: Il diritto d'uso e di abitazione sara' valutato colle norme stabilite per l'usufrutto.

tolto: 9.° Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo - dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse piu' elevato.

tolto: Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumera' dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considerera' corrispondente al valore della piena proprieta', detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

tolto: Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osservera' il disposto dalla medesima.

tolto: 10.° Per le sentenze che pronunciano sulla proprieta' senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel n.° 6 - dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al numero 5.

tolto: Se le sentenze pronunciano nei limiti sovraespressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni - dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto da determinarsi come sopra.

tolto: Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sara' valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo d'affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

tolto: Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo, secondo la natura dei diritti in controversia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art18 · fonte del testo

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