Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 1248 parole tolte, 20 parole aggiunte in 30 capoversi.
tolto: Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprieta' dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:
tolto: 1.° Per gli affittamenti e per le locazioni - dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore.
tolto: 2.° Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni - dall'ammontare del credito e non dal prezzo correspettivo. - Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sara' proporzionata al solo prezzo corrispettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.
tolto: 3.° Per le quietanze e per qualunque atto di liberazione dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore.
tolto: Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione.
tolto: In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinera' in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorso dalla data dell'obbligazione, quando questo e' minore del termine della prescrizione.
tolto: Nei casi di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quietanza si percepira' sulla somma cui e' ridotto il debito per effetto del concordato medesimo.
tolto: 4.° Pei cottimi e contratti d'appalto - dal prezzo espresso o dalla valutazione che sara' fatta degli oggetti che ne formano il correspettivo.
tolto: 5.° Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo - dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo.
tolto: 6.° Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso.
tolto: 7.° Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimente a titolo oneroso - dal capitale espresso nell'atto costitutivo.
tolto: 8.° Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto - dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione, pel trasferimento o per l'estinzione. - Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.
tolto: 9.° Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione - da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all' asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.
tolto: Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sara' fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo, e quelle costituite sulla testa di piu' individui.
tolto: Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.
tolto: In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avra' per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo, ove la prestazione deve essere corrisposta, o quando non sia indicato un luogo determinato s'avra' per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercato in tali luoghi sara' formata sulle mercuriali del mercato piu' vicino.
tolto: La media sopra indicata sara' formata per cura dell'Amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi de'sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media piu' elevata e quella piu' bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie. 10.° Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte - dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 8.
tolto: Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della mobilia compresa nell'eredita', questa mobilia sara' stimata in ragione del 3 p.% del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredita', salva la prova in contrario.
tolto: Non sono imputate nella mobilia presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, i fieni ed altre derrate, e nemmeno cio' che forma la materia di un commercio, od altra negoziazione.
tolto: Non si comprendono neppure fra la mobilia le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altre simili collezioni.
tolto: Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della borsa anteriore alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.
tolto: I crediti litigiosi o di dubbia esigibilita' compresi nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui bastera' analoga dichiarazione estesa nell'atto di denunzia e la consegna dei relativi titoli o documenti.
tolto: Nelle trasmissioni per causa di morte e' ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui e' gravato l'asse ereditario, purche' i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all' apertura della successione, o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non siano registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denunzia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse.
tolto: Perche' abbia luogo la deduzione e' necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autentica, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un Notaio, o dal Giudice, o Sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto od in parte al tempo dell'apertura della successione.
tolto: Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che sieno esportati, ne sia fatta copia autentica e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall' asse ereditario sotto pena dei danni.
tolto: Nel caso d'infedelta' nella dichiarazione, i soscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tento' di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti.
tolto: Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali.
tolto: 11.° Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito - dalla meta' dell'intiero valore della cosa, se l'usufrutto e' a tempo indeterminato o non minore di 10 anni.
tolto: Se l'usufrutto e' limitato a tempo minore di 10 anni, sara' valutato a tanti ventesimi della piena proprieta' quanti saranno gli anni della sua durata.
tolto: 12.° Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione o trasmissione dalle somme che vi sono indicate in capitali ed interessi, o dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art17 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.