Art. 101
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[1]Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.
[2]Nelle Provincie di Lombardia pero' si applichera' la legge vigente nel giorno dell'inrotulazione degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale.
[3]Nelle Provincie medesime la disposizione dell'art. 94, n.° 4, § I, sara' applicata anche alle sentenze di liquidita' pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verra' assoggettata nelle dette Provincie alla tassa unica di lire 10.
[4]Le sentenze definitive nei Tribunali di terza instanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.
[5]Non sara' dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna, qualora siasi gia' pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza.
[6]Sara' pero' dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
