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[1]Delle somme eguali ai proventi ottenuti nell'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno inscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della Pubblica Istruzione e destinate, mediante riparto in articoli, alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi e all'incremento artistico dei singoli istituti, dove le tasse si percepiscono, o di monumenti e istituti governativi congeneri nella stessa citta'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 maggio 1875.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]R. Bonghi.
Testo in vigore dal 24 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
