[1]La spesa necessaria all'esecuzione della presente legge sara' ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, 2 luglio 1891.
[4]UMBERTO.
[5]P. Villari.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo vigente dal 13 luglio 1891
