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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere una tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, dove non vi si opponga la loro collocazione topografica.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 15 LUGLIO 1923, N. 2213, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
