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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere una tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, dove non vi si opponga la loro collocazione topografica.
[2]Questa tassa non potra' in alcun caso eccedere la somma di lire due a persona per gli scavi, e di lire una pei musei, le gallerie e i monumenti.
Testo in vigore dal 24 giugno 1875 al 1 febbraio 1923
